Risarcimento del danno derivante da incidente mortale; è sempre difficile entrare in dettagli tecnici considerando la delicatezza dell'argomento, tuttavia in molti casi il risarcimento da incidente mortale allevia almeno le difficoltà economiche conseguenti.
Il sinistro mortale negli ultimi anni rimane ancora troppo frequente, nonostante i progressi tecnologici e il conseguente miglioramento tendenziale dei dati sulla mortalità, come anche i casi di cronaca purtroppo testimoniano. A volte dovuto alla colposa inosservanza delle norme del codice della strada, altre volte, con maggior grado di colpa e riprovevolezza sociale per quanto accaduto, provocato da persone che si mettono alla guida di autoveicoli dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o di alcool oltre i limiti di legge.
Qualora si verifichi un sinistro che causa la morte di una persona il risarcimento che può essere corrisposto corrisponde schematicamente alla somma di tre voci di danno distinte. Il risarcimento per: danno biologico, danno patrimoniale, danno morale.
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Danno biologico.
Premesso che non è risarcibile agli eredi il danno biologico subito dalla vittima per la perdita della vita. Ciò in quanto se l'evento dannoso causa la morte della vittima istantaneamente o in un breve spazio temporale si reputa che ciò impedisca l'acquisizione di un diritto risarcitorio trasmissibile ereditariamente. Il diritto al risarcimento del danno biologico può però sussistere a favore dei familiari, iure proprio e non iure hereditatis, per la lesione del loro bene salute, inteso come diritto all'integrità psicofisica. Quindi il risarcimento per danno biologico è risarcibile nei confronti dei familiari della vittima per il grave trauma psichico da essi sofferto. Può essere corrisposto qualora il trauma derivante dalla morte di un congiunto causi una vera e propria menomazione verificabile in sede medico-legale. A titolo puramente esemplificativo, si consideri il caso di un genitore che in relazione alla morte di un figlio abbia a soffrire un infarto. In tal caso la malattia ed i postumi dell'infarto, qualora in sede medico-legale vengano posti in relazione causale con l'evento morte del congiunto, sono risarcibili secondo i normali criteri di risarcibilità e quantificazione del danno biologico.
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Danno patrimoniale.
I soggetti che normalmente sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della morte della vittima sono i prossimi congiunti. Sicuramente spetta nei confronti dei congiunti che erano titolari del diritto degli alimenti o al mantenimento nei confronti della vittima. Sono legittimati alla richiesta di risarcimento i congiunti anche nel caso in cui, pur in assenza di un vero e proprio diritto nei confronti della vittima, beneficiassero in modo costante di elargizione da parte della vittima e sia possibile presumere che avrebbero continuato a beneficiarne anche nel futuro. Si consideri il caso di un familiare che, pur in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, avesse regolarmente integrato il reddito di un altro familiare perché ritenuto insufficiente.
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Danno morale.
Inteso questo come danno di natura non patrimoniale cioè che non arreca conseguenze negative di carattere economico né di carattere diretto né indiretto. Danno che si configura nell'ingiusto perturbamento delle condizioni animo del danneggiato, nelle sofferenza morali e psichiche subite a causa del fatto illecito. Tale voce di danno sino ad alcuni anno orsono veniva calcolata in modo puramente equitativo dal giudice. Tale sistema, si è però verificato con il tempo, provocava inevitabilmente gli inconvenienti dell'incertezza, dell'indeterminabilità, dell'imprevedibilità. Infatti le liquidazioni giudiziali dei danni morali presentavano l'inconveniente di essere notevolmente difformi tra loro. Proprio per eliminare tale problema, al fine di cercare di realizzare una liquidazione secondo giustizia, intendendo con tale termine la ricerca della quantificazione simile per casi corrispondenti, alcuni tribunali hanno creato una tabella di riferimento per la liquidazione del danno. Il Tribunale di Roma ha adottato una propria tabella denominata “Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto”. La tabella attribuisce un valore a punto, per l'anno 2013 pari ad euro 9.285. il valore di liquidazione del danno viene quindi calcolato sommando i punti attribuiti dalla tabella ad una serie di indici di riferimento e, moltiplicando i punti finali per il valore a punto per l'anno di riferimento. La tabella identifica una serie di criteri ai quali attribuisce un diverso punteggio: La relazione di parentela con il de cuius, età della vittima, età del congiunto, consistenza e composizione del nucleo familiare, non convivenza.
Ai fini di una migliore comprensione, di seguito si riporta la tabella elaborata dal Tribunale di Roma per l'anno 2013.